Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente: "Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre possedere l'idoneità al servizio militare incondizionato e non aver superato il 40° anno di età. È titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguite altre benemerenze militari. I cappellani militari iscritti nei ruoli ausiliario e di riserva, di cui al seguente art. 22, che abbiano prestato complessivamente almeno cinque anni di servizio d'assistenza spirituale, potranno essere nominati in servizio permanente, purchè non abbiano superato il 45° anno di età e semprechè posseggano il requisito della idoneità al servizio militare incondizionato". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare comma legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 50. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;677#art-1