Art. 1
1 / 2In vigore dal 30 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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È prorogato al 5 ottobre 1948 il termine stabilito dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, circa la presentazione al Ministero della difesa delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;676#art-1