Art. 2
2 / 4In vigore dal 27 mag 1950
Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonché il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;612#art-2