Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 giu 1948
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 1. - FRASCA
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