Art. 3
3 / 3In vigore dal 22 giu 1948
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 1. - FRASCA
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