Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e pur il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
Articolo unico.
Le norme previste dall'art. 3 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, occorrenti per l'attuazione dei controlli relativi alla gestione ed all'impiego delle somme erogate sul fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e sul fondo previsto dall' del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, debbono essere emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 164. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;552#art-1