Art. 9
Titolo III

Art. 9

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In vigore dal 29 mag 1948
Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e presiede agli uffici amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-9