Art. 8
Titolo III

Art. 8

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In vigore dal 29 mag 1948
Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro, adotta i provvedimenti e disimpegna tolte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso. Il direttore generale presenta al Ministro, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dell'attuazione dei programmi stabiliti, dei più importanti contratti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-8