Art. 7
Titolo III

Art. 7

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In vigore dal 24 feb 1952
La Direzione, generale comprende: a) il servizio amministrativo; b) il servizio tecnico centrale; c) il servizio di ragionale. La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale della direzione generale sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Del servizio amministrativo fanno parte l'ufficio contratti e l'ufficio economato e cassa. Le funzioni di ufficiale rogante sono affidata con decreto del Ministro ad un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°. Le funzioni di economo-cassiere e vice economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo B di grado non inferiore, rispettivamente al 9° e al 10°, da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S..

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-7