Titolo III
Art. 7
7 / 65In vigore dal 24 feb 1952
La Direzione, generale comprende:
a) il servizio amministrativo;
b) il servizio tecnico centrale;
c) il servizio di ragionale.
La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale della direzione generale sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Del servizio amministrativo fanno parte l'ufficio contratti e l'ufficio economato e cassa.
Le funzioni di ufficiale rogante sono affidata con decreto del Ministro ad un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°.
Le funzioni di economo-cassiere e vice economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo B di grado non inferiore, rispettivamente al 9° e al 10°, da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S..
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-7