Art. 60

Art. 60

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In vigore dal 29 mag 1948
Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle province e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade Pubbliche che a tali enti appartengono, nonché di promuovere la costituzione di appositi consorzi fra i nominati enti, allo scopo di meglio assicurare la gestione e manutenzione delle dette strade. Le norme dirette a regolare tale cooperazione e l'intervento in esse dell'Azienda sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato.
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