Art. 57

Art. 57

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In vigore dal 29 mag 1948
Le note di qualifica degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio all'Azienda sono compilate dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono assegnati e rivedute dagli ispettori generali, i quali compileranno quelle relative ai capi ufficio. Tali note saranno rivedute dal direttore generale. Copia delle note medesime sarà trasmessa all'Amministrazione di appartenenza. Per i giudizi disciplinari si applica l'ultimo comma dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-57