Art. 56 bis

Art. 56 bis

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In vigore dal 24 feb 1952
Fine al 30 giugno 1952, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-56-bis