Art. 56

Art. 56

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In vigore dal 22 mar 1961
In via transitoria i posti dei gradi superiore al 9° nei ruoli del gruppo A, al 10° nei ruoli del personale amministrativo tecnico del gruppo B ed all'11° nei ruoli del gruppo C, restano coperti con il personale di ruolo della amministrazione centrale dei lavori pubblici del Capo del genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie comunque qualificato che trovasi in atto a prestare servizio all'A.N.A.S., nei limiti globali risultanti per clausole categoria dalla tabella C allegata al presente decreto. Il predetto personale intende comandato a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, presso l'Azienda. Limitatamente al personale amministrativo di gruppo A, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere comandato altro personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Sino a quando sussisterà la situazione di cui ai pre cedenti commi, il direttore generale dell'A.N.A.S. parteciperà ai Consigli di amministrazione del personale, amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici, a quello del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie, allorchè alle deliberazioni dei medesimi siano interessati funzionari di ruolo della Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso l'Azienda, nei riguardi dei quali ha voto deliberativo. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal direttore del servizio amministrativo per il personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici o dal capo del servizio tecnico centrale per il personale del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie. Analogamente il direttore capo della divisione che tratta la materia del personale dell'Azienda da parteciperà ai Consigli di amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavoli pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie finché il personale subalterno appartenente i detti ruoli presterà servizio presso l'Azienda. I posti coperti col personale di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, non potranno essere considerati disponibili agli effetti della determinazione del numero di posti da mettere a concorso in base al precedente . Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto a favore del personale a contratto dell'Azienda che rassegni le dimissioni dall'impiego, saranno applicate le disposizioni degli del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Note all'articolo

  • La L. 7 febbraio 1961, n. 59 ha disposto (con l'art. 67, ultimo comma) che " Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-56