Titolo V
Art. 52
52 / 65In vigore dal 29 mag 1948
La pubblicità con qualsiasi mezzo lungo le strade e le autostrade statali o in vista di esse fuori degli abitati, è gestita dall'A.N.A.S. in regime di esclusività.
Essa potrà essere concessa in gestione ad imprese e ditte in base a speciali capitoli d'oneri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-52