Art. 51
Titolo V

Art. 51

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In vigore dal 24 feb 1952
La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato. Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro per i lavori pubblici. Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità. Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-51