Art. 50
Titolo V

Art. 50

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In vigore dal 29 mag 1948
La Corte dei conti vigila, sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa. Fino a quando l'Ufficio speciale di cui al precedente comma non sarà costituito, le attribuzioni predette sono esercitate dalla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.
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