Titolo III
Art. 5
5 / 65In vigore dal 29 mag 1948
Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e la rappresenta.
In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-5