Art. 5
Titolo III

Art. 5

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In vigore dal 29 mag 1948
Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e la rappresenta. In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-5