Art. 49
Titolo V

Art. 49

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In vigore dal 29 mag 1948
L'approvazione dei progetti da parte del Ministro, equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Ha pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione delle perizie concernenti l'esercizio delle attività contemplate dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-49