Art. 44
Titolo IV

Art. 44

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In vigore dal 29 mag 1948
L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo. Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ad apposita contabilità speciale, da istituire in bilancio, i fondi disponibili per i residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 1 gennaio 1947. L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-44