Art. 41
Titolo IV

Art. 41

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In vigore dal 22 gen 1956
Le spese dell'Azienda sono costituite: a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda; b) da quelle per la manutenzione ordinaria per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonché per la costruzione di nuove strade e autostrade statali; c) dalle spese occorrenti per riparare e provenire danni di forza maggiore alle dette strade e autostrade ed alle loro pertinenze; d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda. La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo. L'avanzo di gestione dell'Azienda, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato al Tesoro dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-41