Titolo II
Art. 4
4 / 65In vigore dal 29 mag 1948
Sono autostrade le vie di comunicazione riservate al transito a pagamento degli autoveicoli, costruite ed esercitate dall'A.N.A.S. o da privati, con o senza contributi dello Stato, incluse nella tabella A allegata al presente decreto.
La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S., potrà essere concessa a enti pubblici o a privati.
La concessione potrà comprendere anche la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi e sarà disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-4