Art. 38
Capo II

Art. 38

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In vigore dal 29 mag 1948
L'A.N.A.S. provvederà a fornire gratuitamente gli agenti stradali di indumenti di lavoro ritenuti essenziali per l'espletamento dei compiti ad essi affidati. La natura ed il periodo di uso di detti Indumenti saranno determinati con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-38