Art. 37
Capo II

Art. 37

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In vigore dal 29 mag 1948
La divisa di servizio degli agenti subalterni stradali sarà stabilita con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa. Gli agenti stradali sono tenuti a concorrere, con un contributo da versare al bilancio dell'A.N.A.S., nella spesa relativa. Tale contributo sarà fissato annualmente con decreto del Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione,
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