Art. 35
Capo II

Art. 35

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In vigore dal 29 mag 1948
La disposizione di cui all' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, continua ad applicarsi soltanto nei riguardi dei funzionari di ruolo di altre Amministrazioni comandati presso l'Azienda che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovino nelle condizioni previste in detto articolo e finché permangano nelle condizioni stesse.
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