Art. 34
Capo II

Art. 34

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In vigore dal 24 feb 1952
Al personale di ruolo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, si applicano tutte le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato, salvo le deroghe risultanti dal presente decreto. Le norme di carriera, del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-34