Art. 28
Capo II

Art. 28

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In vigore dal 29 mag 1948
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso l'A.N.A.S., almeno dal 1 gennaio 1947, potranno chiedere il passaggio nei ruoli dell'A.N.A.S. medesima nei limiti dei posti di cui alla tabelle C allegata al presente decreto. Il passaggio è consentito soltanto per il gruppo ed il grado in cui i richiedenti si trovino alla data della domanda e con la stessa anzidetta posseduta nel ruolo di provenienza. Analogamente il personale del ruolo dei ragionieri del Genio civile che si trovi in temporaneo servizio presso l'A.N.A.S. almeno dal 1 gennaio 1917, potrà chiedere il passaggio nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S. per il grado corrispondente a quello rivestito e con la stessa anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, e al personale di cui ai precedenti commi si applica la disposizione di cui l' del decreto legislativo e aprile 1948, n. 282.
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