Capo II
Art. 27
27 / 65In vigore dal 24 feb 1952
Il personale della cessata Azienda autonoma statale della strada, assunto ed inquadrato in base all' del regio decreto 10 giugno 1928, n. 1139, ed alle graduatorie di cui all' del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, rimane alla completa dipendenza della Azienda nazionale autonoma delle strade statali col trattamento giuridico ed economico stabilito dal predetto decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire delle disposizioni più favorevoli di cui al presente decreto.
Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegatizie da data anteriore al 1 maggio 1947 presso la Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1 maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e fruirà, del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni.
Il servizio ininterrotto effettivamente reso dal personale di cui al precedente secondo comma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6 riconosciuto ai fini dall'applicazione delle disposizioni sancite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-27