Art. 26
Capo II

Art. 26

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In vigore dal 29 mag 1948
Il personale di ruolo del servizio di ragionera, è comitato, nei limiti della annessa tabella C1, con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per i lavori pubblici. Gli stipendi e gli assegni spettanti al personale comandato sono a carico del bilancio dell'Azienda. Le norme di qualifica del personale medesimo sono compilate per gli impiegati dipendenti dal funzionario preposto al servizio di ragioneria dell'Azienda e per quant'ultimo dal ragioniere generale dello Stato. I giudizi disciplinari a carico degli impiegati comandati hanno luogo presso la propria Amministrazione in conformità delle norme presso la stessa vigenti in materia e sono promossi dal Ministro presidente della Azienda, su proposta del direttore generale della medesima.
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