Titolo III
Art. 23
23 / 65In vigore dal 24 feb 1952
Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-23