Art. 23
Titolo III

Art. 23

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In vigore dal 24 feb 1952
Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-23