Art. 21
Titolo III

Art. 21

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In vigore dal 24 feb 1952
È richiesto il parere degli ispettori generali tecnici: a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia; b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta; d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa; e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera; f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonché alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo; g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni. Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-21