Art. 20
Titolo III

Art. 20

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In vigore dal 24 feb 1952
Il parere del Comitato è richiesto: a) su progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia; b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salvo restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n 350, e successive variazioni; c) sulle istituzioni di liti attive; d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni; e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d); f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale; g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti; h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate; i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-20