Art. 19
Titolo III

Art. 19

19 / 65
In vigore dal 19 lug 1955
Il Comitato è composto: a) dal direttore generale, che lo presiede; b) del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo; c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede; d) dal direttore Capo di ragioneria e) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione; f) dal sostituito avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione; g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-19