Art. 16
Titolo III

Art. 16

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In vigore dal 24 feb 1952
In caso di assenza, od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei consiglieri di Stato presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 7°. I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-16