Art. 13
Titolo III

Art. 13

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In vigore dal 29 mag 1948
I Compartimenti regionali per la viabilità ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale: a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per la riparazione ed il miglioramento delle strade e delle autostrade statali; b) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi; c) redigono i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione; d) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità; e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza; f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali; g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse; h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato e la circolazioni su di esse; i) adottano i provvedimenti di sospensione e di ripristino delle ordinarie competenze, nonché di conti unione del sussidio di infortunio sul lavoro, in confronti degli agenti stradali; l) adottano i provvedimenti di concessione e di sospensione al personale di cui alla precedente lettera d) delle indennità di alloggio, di malaria e di percorrenza previste dagli del regolamento approvato con decreto interministeriale 1 ottobre 1925; m) provvedono alla istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda; n) esercitano tutte le facoltà loro attribuite di presente decreto e dalle altro leggi vigenti. Il Ministro, udito il direttore generale, può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonché per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
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