Titolo III
Art. 11
11 / 65In vigore dal 29 mag 1948
Il direttore capo di ragioneria presiede al servizio di ragioneria.
Per il servizio medesimo si osservano le norme vigenti per la
contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-11