Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . È concesso al Commissariato nazionale della Gioventù italiana (G.I.) un contributo straordinario di L. 125.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.
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