Art. 1
1 / 3In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società italiana stabilimenti cinematografici "Cinecittà" fino all'importo di L. 205.000.000, mediante versamento della somma di L. 170.000.000 e mediante conversione in capitale azionario della somma di L. 35.000.000 concessa a titolo di mutuo fruttifero di interessi dal Demanio dello Stato alla Società stessa con contratto 4 gennaio 1947, n. 33972 di rep., per i rogiti notaio Buzi.
Gli interessi dovuti sui trentacinque milioni di cui al detto rogito Buzi e maturati fino al giorno in cui ne sarà effettuato il pagamento dovranno essere versati dalla Società mediante vaglia del Tesoro rilasciato al nome del tesoriere centrale dello Stato, nella sua qualità di cassiere della Cassa depositi e prestiti, con imputazione al conto corrente istituito a favore del Demanio dello Stato con il decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;532#art-1