Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 14 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visti gli articoli 81 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concetto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Per le manifestazioni del "Maggio musicale fiorentino", e per le altre tipiche manifestazioni con fini d'arte e di turismo, che avranno luogo nella iniziata primavera, è concesso al comune di Firenze un contributo straordinario a carico dello Stato di L. 20.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'onere può ritenersi compensato dai maggiori gettiti dei tributi statali che si realizzeranno in conseguenza delle importanti manifestazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;425#art-1