Art. 5
5 / 8In vigore dal 29 giu 1948
Il Tesoro corrisponderà all'Ufficio italiano dei cambi, a titolo di commissione sulle operazioni relative agli acquisti di cui al presente decreto, lo zero cinquanta per cento del controvalore di acquisto dei titoli.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;788#art-5