Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 3 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 57, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948; Articolo unico. A decorrere dal 1 ottobre 1946, i ruoli organici del personale degli Educandati governativi "delle Fanciulle" di Milano, "SS. Annunziata" di Firenze e "Agli Angeli" di Verona di cui alle tabelle A, B e C del decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 1212, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B e C annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 128. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;712#art-1