Art. 1
1 / 2In vigore dal 23 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
.
Il secondo comma dell' del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è modificato come segue:
"Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessaria per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Province e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di enti ed imprese di nazionalità italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;499#art-1