Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, può essere elevato oltre il limite di cui all' della legge 19 luglio 1941, n. 850, con deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
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