Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. Agli effetti dell'applicazione dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484 e successive modificazioni, sarà tenuto conto, per il trimestre dal 1 aprile al 30 giugno 1948, dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre luglio-settembre 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 77. - FRASCA
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