Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
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In deroga all'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1172, e fino a nuova disposizione, per il contenuto in grasso del latte destinato alla preparazione del latte sterilizzato, evaporato, condensato ed in polvere grassa, si osservano le norme stabilite nel regolamento di vigilanza igienica, approvato con regio decreto 29 maggio 1929, n. 994.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;447#art-1