Art. 6
6 / 7In vigore dal 29 mag 1948
Il ricorso può essere nuovamente proposto qualora la Corte di cassazione lo abbia già dichiarato inammissibile prima della entrata in vigore del presente decreto.
Per i ricorsi già proposti e non ancora decisi, il difensore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può chiedere al presidente della Corte di cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'art. 201 del Codice di procedura penale.
Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439#art-6