Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia: PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, e prorogato dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell'art. 524 del Codice di procedura penale.
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