Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Dal 1 gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie: a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti; b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana; c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo, ecc.; d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1948.
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