Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . L'Amministrazione dello Stato è autorizzata, a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) fino all'importo di lire quattrocento milioni.
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