Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Articolo unico.
A favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, è concesso, per il bilancio del 1947 un contributo straordinario di 30 milioni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 234. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;382#art-1