Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Articolo unico.
Gli organici stabiliti per il ruolo transitorio di gruppo C dei massaggiatori civili degli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari, dall' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 136, sono così modificati:
Massaggiatori
(gruppo C)
Numero
Grado dei posti
11° - Primo massaggiatore............................|
> 24 12° - Massaggiatore..................................|
Telefonisti
(gruppo C)
Numero
Grado dei posti
11° - Primo telefonista..............................|
> 7 12° - Telefonista....................................|
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI
- DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 73. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;675#art-1