Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: Articolo unico. Gli organici stabiliti per il ruolo transitorio di gruppo C dei massaggiatori civili degli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari, dall' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 136, sono così modificati: Massaggiatori (gruppo C) Numero Grado dei posti 11° - Primo massaggiatore............................| > 24 12° - Massaggiatore..................................| Telefonisti (gruppo C) Numero Grado dei posti 11° - Primo telefonista..............................| > 7 12° - Telefonista....................................| Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 15 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 73. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;675#art-1