Art. 3
3 / 3In vigore dal 15 giu 1948
Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dell'.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiala della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SEGNI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 75. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;664#art-3